Covid, ‘fase 2’: ci si potrà muovere per trovare congiunti fino al secondo grado e ‘fidanzati stabili’
Che ne sarà di questo concetto giuridico, introdotto dalla Cassazione ('legami affettivi stabili'), nelle mani degli agenti di polizia? In dettaglio i chiarimenti sulle norme controverse
(28 aprile 2020)
Ancora più dei tanti decreti precedenti, quello che disciplina, da lunedì prossimo, 4 maggio, la ‘fase 2’ – che noi, poiché molto deludente rispetto alle attese e comunque inferiore agli annunci dello stesso presidente del Consiglio Giuseppe Conte, abbiamo battezzato ‘fase 1,5’- presenta innumerevoli incertezze.
La giornata di ieri ed anche le prime ore di oggi sono servite per cercare di fissare almeno alcuni punti fermi. Ecco in dettaglio.
Da lunedì sarà possibile, purché nell’ambito della stessa regione, spostarsi per andare a trovare i ‘congiunti’. Ma chi sono i ‘congiunti’?.
Ecco la risposta di Palazzo Chigi. Per congiunti si intendono “parenti e affini, coniuge, conviventi, fidanzati stabili, affetti stabili”. E dunque, dal 4 maggio si potrà andare a visitare non solo genitori, figli, nonni, nipoti e consanguinei o persone a cui si è legati giuridicamente ma qualsiasi persona alla quale si sia legati da una relazione affettiva stabile.
A questo proposito il presidente del Consiglio Giuseppe Conte chiarisce: “Lo preciseremo nelle faq, ma non significa che si può andare a casa di amici, a fare delle feste. Si andranno a trovare persone con cui ci sono rapporti di parentela o stabili relazioni affettive”. Tutto ciò purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie. Ma, a parte l’estensione ai ‘legami affettivi stabili’, fino a che grado di parentela si può estendere il termine ‘congiunto’? Sicuramente i genitori, i figli, le sorelle, i fratelli, dunque i familiari di primo e secondo grado? Ma possiamo estendere anche a nonni, nipoti, zii, cugini? L’interpretazione del governo ha dato una prima risposta ma nei prossimi giorni verrà emessa una circolare e verranno aggiornate le risposte alle domande frequenti sul sito del governo per dare certezze. Anche perchè è già polemica sulla disparità di diritti. Compagni, conviventi , fidanzati, non legati da alcuna unione civile etero o omosessuale.
In ogni caso gli spostamenti per gli incontri con i congiunti – chiarisce il decreto – sono comunque consentiti all’interno della propria regione. Per andare in un’altra regione bisognerà autocertificare motivi di lavoro, di salute e di necessità.
Rientro a casa: importante novità. Il nuovo decreto specifica che “è in ogni caso consentito il rientro nel proprio domicilio, abitazione o residenza”. Un permesso che c’era nei primi decreti e che è stato negato da quando è intervenuto il lock-down totale con divieto assoluto di spostarsi dal luogo in cui ci si trova in qualsiasi altro Comune. E che ha costretto da un mese e mezzo a rimanere lontano da casa tutti quegli studenti o lavoratori che svolgono le loro attività altrove. Adesso, invece, è stata reintrodotta questa possibilità del ritorno a casa, anche per gli italiani all’estero che dovranno comunque osservare un periodo di quarantena di 14 giorni.
Seconde case. Era uno dei punti più attesi del nuovo decreto da parte degli italiani in cerca di un po’ di aria ma la formulazione delle nuove norme non scioglie i dubbi. Anzi. Perché se è certo che non si potrà uscire dalla propria regione, e dunque non è consentito raggiungere le seconde case che si trovino in altra regione, non è affatto detto che non lo si possa fare se si ha una casa al mare, in campagna o in montagna all’interno della regione di residenza. Nel precedente decreto, quello in vigore ancora fino al 3 maggio, infatti è scritto: “Resta vietato ogni spostamento in abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanze”. Nel nuovo decreto non c’è più traccia di questo divieto. Per il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti il divieto rimane. “Non si possono raggiungere le seconde case nell’ambito di questo dpcm. Bisogna rimanere nella casa di residenza” ha detto Paola de Micheli.
Le mascherine. Dove è obbligatorio indossarle e dove no? Sicuramente negli ambienti chiusi, ma quali? Ad esempio, solo nei negozi o negli uffici pubblici o anche nei luoghi di lavoro privati?
La norma parla di “luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi pubblici e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza”. Per luoghi chiusi accessibili al pubblico dovrebbe intendersi, nell’interpretazione corrente, gli esercizi commerciali, gli uffici pubblici, i locali dove è consentito l’accesso al pubblico mentre per i luoghi di lavoro, che siamo aziende o uffici, l’uso della mascherina è normato dai protocolli di sicurezza aziendali. Di solito in ambienti dove sono garantite le distanze di sicurezza tra le postazioni non è previsto l’uso obbligatorio della mascherina. Anche su questo punto si è espressa la ministra De Micheli. “Abbiamo deciso sul piano organizzativo, anche per tranquillizzare le persone l’obbligo dell’uso delle mascherine per chi sale sui mezzi pubblici. Coprire il naso e la bocca con una protezione anche si stoffa, come un foulard. Chi non ha la mascherina non potrà salire su metro e bus. Il distanziamento di un metro prevede che le aziende si organizzino per un numero massimo di persone che possono salire sui mezzi, e quindi anche sul piano organizzativo quando arriveranno al 100% della nuova capienza, che sarà circa del 50% ma in alcuni casi anche meno, non potranno più prevedere passeggeri che salgono”. ha spiegato De Micheli che ha ipotizzato la possibilità di vendere le mascherine accanto ai dispositivi per i biglietti elettronici.