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Covid-19, non si può più denunciare chi esce da casa (se non in quarantena). La polizia locale non può sanzionare

Conseguenza della depenalizzazione dell’art. 650 del c.p. Violazioni punibili solo come illeciti amministrativi. Le nuove norme hanno effetto retroattivo

(28 marzo 2020)

Ieri il procuratore di Ragusa Fabio D’Anna ha chiarito in un’intervista a Ialmo.it gli effetti della svolta, sull’attività della magistratura inquirente, della normativa che ha depenalizzato la violazione punita dall’art. 650 del codice penale, ovvero l’inadempimento delle disposizioni dell’autorità, fattispecie molto ricorrente nel caso delle norme dell’emergenza anticoronavirus: non più reato e sanzione penale, ma illecito e sanzione amministrativa.

Le conseguenze della depenalizzazione sono valide con effetto retroattivo; quali autorità potranno elevare le nuove multe? Lo chiarisce “Il diritto per tutti”, sito specializzato nella soluzione dei quesiti giuridici incidenti nella vita quotidiana delle persone comuni. Una delle conseguenze che si trascina dietro la modifica apportata dal Governo alle sanzioni per chi viola le restrizioni domiciliari è l’impossibilità, da oggi in poi, per chiunque veda il vicino di casa trastullarsi allegramente nel giardino con gli amici, di chiamare la polizia e denunciarlo. Questo perché la denuncia è una tipica misura prevista per i reati perseguibili d’ufficio, come appunto quello previsto dall’articolo 650 cod. pen., inizialmente collegato alle violazioni del coronavirus.

Come a tutti noto, il Governo ha – secondo alcuni – gettato la spugna o – secondo altri – inasprito le sanzioni, trasformando l’illecito da penale ad amministrativo, con multe a tre zeri. Multe però che sono della stessa natura di quelle per chi viola il Codice della strada. E così come non è possibile denunciare chi guida con il cellulare in mano o supera i limiti d velocità, nessun cittadino potrà più denunciare chi esce di casa. A meno che non si tratti di soggetto in quarantena perché ammalato. In questo caso, infatti, la violazione della restrizione resta reato. La depenalizzazione non riguarda tutte le violazioni alle norme anti-contagio: restano penali quelle sulla quarantena fiduciaria (se si hanno con altre persone contatti tali da far ipotizzare reati di lesioni), l’isolamento obbligatorio (e la pena per il reato di epidemia è stata aumentata a 3-18 mesi e ammenda da 500 a 5.000 euro, senza possibilità di oblazione) e le false attestazioni in autocertificazioni.

Le modifiche, peraltro, hanno valore retroattivo, per cui anche chi è stato denunciato sino ad oggi perché trovato fuori casa senza autocertificazione o senza valide ragioni non sarà più condannato penalmente. Per le violazioni commesse prima del 26 marzo – quelle che prima erano reato e ora non lo sono più per via della depenalizzazione – si dovrà applicare una sanzione di 200 euro, la metà di quanto da giovedì previsto nel minimo. Una previsione in qualche modo opportuna, soprattutto perché, in sua assenza, le “vecchie” infrazioni sarebbero rimaste del tutto prive di punizione, considerata l’abolizione del reato e il fatto che, evidentemente, la totalità dei relativi procedimenti si trova ancora tecnicamente nella fase delle indagini preliminari. Insomma, per buttarla sugli slogan, depenalizzazione sì, impunità no.

La polizia municipale non può sanzionare.

Ma non è questa l’unica conseguenza della modifica decisa dall’esecutivo. Innanzitutto, l’articolo 4 del nuovo Dl 19/2020 sembra escludere i vigili urbani (la municipale) dai soggetti a cui è conferito il potere di sanzionare i trasgressori. Infatti, il comma 9 dà ai prefetti il compito di «assicurare l’esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate (con qualifica di agente di pubblica sicurezza per i soldati, ndr)». Ma l’articolo 16 della legge 121/1981 considera tecnicamente Forze di polizia solo Polizia di Stato, Carabinieri (forestali compresi), Guardia di Finanza e Polizia penitenziaria. Pare opportuna una correzione in sede di conversione in legge.

Sorge poi spontanea un’altra domanda: a chi vanno i proventi delle sanzioni, quando le violazioni sono accertate dalle polizie municipali e provinciali? Allo Stato o agli enti di appartenenza, come già avviene nell’ambito del Codice della strada? Anche su questo si stanno interrogando gli addetti ai lavori, cercando di interpretare vecchie norme nate per altri contesti.

Il pagamento delle multe potrà avvenire tramite il modello F23 o attraverso i canali elettronici disponibili per le sanzioni stradali.

Le nuove sanzioni.

In particolare, il decreto prevede la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 per le seguenti violazioni per il mancato rispetto:

delle misure di contenimento disposte con Dpcm su tutto il territorio nazionale, e descritte nell’articolo 1, n. 2, tra cui vi è la limitazione alla circolazione delle persone, se non per spostamenti nel tempo e nello spazio giustificati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;

delle misure urgenti di carattere regionale o infraregionale;

degli ordini di chiusura delle attività descritte nell’articolo 1, n. 2,. In tali casi, si applica anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio dell’attività da 5 a 30 giorni.

La sanzione amministrativa è aumentata fino ad un terzo se la violazione è commessa con l’uso di un veicolo.

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