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Corte dei conti, in Sicilia condanne per oltre 36 milioni

Sentenze per 222 amministratori o dipendenti pubblici

(11 marzo 2022 – Corte dei conti – Sicilia)

Corruzione, inadempienze, comportamenti dolosi in grado di produrre danni, anche gravi, sono ancora le criticità più significative che caratterizzano la pubblica amministrazione in Sicilia. Lo segnala, nella relazione per l’apertura dell’anno giudiziario, il presidente della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana. Un dato, tra gli altri, è ritenuto molto indicativo. Malgrado un vuoto di organico del 27%, in Sicilia la Corte dei conti ha emesso 126 sentenze in materia di responsabilità amministrativa nei confronti di 222 amministratori o dipendenti pubblici e ha pronunciato condanne per 36 milioni e 875.768 euro. Le sentenze toccano amministratori e dipendenti che hanno indebitamente disposto, a vantaggio loro o di altri, la liquidazione di indennità ed emolumenti non dovuti ma anche privati che hanno chiesto e indebitamente ottenuto contributi pubblici oppure ne hanno fatto un uso diverso da quello per il quale erano stati concessi. Si sono così vanificate le finalità pubbliche. Sono stati condannati ancora dipendenti pubblici che, violando il principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego, hanno svolto attività professionale privata, anche in concorrenza con la struttura pubblica presso la quale prestavano servizio in qualche utilizzandone mezzi e personale.

La casistica comprende pure amministratori che hanno attribuito incarichi esterni per attività che dovevano essere svolte da personale in servizio presso l’ente o, per le quali, la legge non consentiva il ricorso a professionalità esterne. Condannati anche sanitari per risarcimenti erogati dalle strutture sanitarie a pazienti lesi da comportamenti gravemente colposi. Nel mirino della Corte dei conti sono finiti anche amministratori e dipendenti, definitivamente condannati in sede penale per avere leso gravemente l’immagine della pubblica amministrazione oppure per avere determinato la soccombenza processuale dell’amministrazione e il conseguente obbligo del risarcimento del danno e delle spese processuali in favore di terzi.

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