Obbligo di denuncia per le vendita di alcolici, la Fipe Ragusa precisa e fa chiarezza
"L’Agenzia ha chiarito che i soggetti che abbiano avviato l’attività tra il 29 agosto 2017 e il 29 giugno 2019 senza denuncia fiscale per la vendita di alcolici, potranno consolidare la loro posizione entro il 31 dicembre 2019 secondo delle precise modalità"
(25 settembre 2019)
Il responsabile dell’ufficio provinciale della Fipe Ragusa, Peppe Puglisi, ha diffuso una nota per fare chiarezza rispetto alle prescrizioni riguardanti l’obbligo di denuncia per la vendita di alcolici così come comunicato nella circolare esplicativa dell’Agenza delle dogane e dei monopoli. “L’Agenzia – scrive Puglisi – ha chiarito che i soggetti che abbiano avviato l’attività tra il 29 agosto 2017 e il 29 giugno 2019 senza denuncia fiscale per la vendita di alcolici, potranno consolidare la loro posizione entro il 31 dicembre 2019 secondo delle precise modalità. Nessun adempimento, in particolare, è richiesto per chi avesse avviato l’attività in data precedente al 29 agosto 2017 e dunque sia già in possesso della licenza fiscale. Per coloro che abbiano avviato l’attività successivamente al 30 giugno 2019, la Scia presentata al Suap vale quale denuncia ai sensi del decreto legislativo n. 504/1995 all’Agenzia delle dogane e dei monopoli. L’Agenzia, facendo seguito a una circolare della Fipe nazionale, ha dato riscontro alle richieste di chiarimento sollevate dalla federazione con cui sono dunque forniti gli indirizzi applicativi relativi alla reintroduzione dell’obbligo di denuncia fiscale”. La federazione, considerata l’immediata entrata in vigore della norma, si era fin da subito attivata per esortare l’Agenzia delle dogane e dei monopoli a fornire i doverosi chiarimenti circa le modalità di concreta applicazione della nuova normativa.
“Era opportuno – chiarisce il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti – che si facesse piena chiarezza sull’aspetto in questione per fornire agli associati Fipe le linee guida entro le quali operare. La modifica, lo ricordiamo, ha reintrodotto l’obbligo di denuncia fiscale per gli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi, i quali erano stati espressamente esclusi da tale obbligo ad opera della legge n.124 del 2017, legge annuale per il mercato e la concorrenza”. Per maggiori informazioni è possibile contattare gli uffici di Confcommercio o interloquire direttamente con il responsabile Puglisi il martedì e il giovedì dalle 9 alle 12.
Comunicato stampa